PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dall'anno 2007, una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati.
      2. La destinazione di cui al comma 1 è stabilita sulla base della scelta espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A tale fine il dichiarante appone l'indicazione: «Fondo indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati» nel riquadro della dichiarazione relativo allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze predispone a tale scopo i modelli per la dichiarazione dei redditi, da utilizzare a decorrere dall'anno 2007, per la dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2006.

Art. 2.

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione delle domande di indennizzo presentate dagli esuli istriani, fiumani e dalmati, aventi la qualifica di profugo.
      2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze formula una graduatoria in ordine alla data di presentazione delle domande di indennizzo presentate dagli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Art. 3.

      1. Le procedure di indennizzo devono essere completate entro cinque anni dalla decorrenza del primo anno finanziario di applicazione della presente legge.

 

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Art. 4.

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze determina l'importo complessivo necessario per soddisfare tutte le richieste di indennizzo entro il periodo di cui all'articolo 3.
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle previsioni sul gettito fiscale relativo ad ogni anno finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'entità complessiva degli indennizzi erogabili nell'anno finanziario in corso, che non deve essere inferiore al 25 per cento dell'importo complessivo degli indennizzi da erogare.

Art. 5.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per gli indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme di cui all'articolo 6 e con erogazioni annuali da parte dello Stato, calcolate sulla differenza tra l'importo totale degli indennizzi da erogare nell'anno in corso, di cui all'articolo 4, comma 2, e l'importo derivante dall'otto per mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati dell'anno finanziario precedente.

Art. 6.

      1. A decorrere dall'anno 2007, lo Stato trasferisce annualmente, entro il mese di aprile, al Fondo per gli indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articolo 5, una somma pari al gettito dell'otto per mille destinato agli esuli istriani, fiumani e dalmati ai sensi dell'articolo 1, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relative al periodo di imposta precedente.

 

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Art. 7.

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'erogazione degli indennizzi a decorrere dal mese di luglio di ogni anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 2, comma 2, e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno in corso.
      2. Per la copertura della differenza di cui all'articolo 5, comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a istituire una apposita unità previsionale di base nell'ambito del proprio stato di previsione per ogni anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino all'esaurimento delle domande di indennizzo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.